Persona e diritto alla salute. Convegno di studi

Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Scienza Giuridiche Convegno di studi

Persona e diritto alla salute A margine del libro di Giovanni Bianco (Cedam, Collana giuridica, 2018)

Aula 2 Dipartimento di Scienze Giuridiche Campus Universitario di Fisciano 1 ottobre 2018 h.12.30

Indirizzi di saluto

Prof. Giovanni Sciancalepore (Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Università di Salerno)

Introduce

Prof.Giuseppe Di Genio (Università di Salerno)

Presiede e conclude Prof.Armando Lamberti (Università di Salerno)

Interverranno

Prof. Carlo Amirante (Università Federico II di Napoli) Prof. Giovanni Bianco (Università di Sassari) Prof.Angel Antonio Cervati (Università “La Sapienza” di Roma) Prof. Matteo Cosulich (Università di Trento) Prof. Mario Panebianco (Università di Salerno)…

Leggi tutto

Persona e diritto alla salute

di Carlo Amirante

Fra i caratteri incontestabilmente originali e innovatori della nostra Costituzione –ammirati e invidiati anche da teorici, studiosi e costituenti stranieri – vi è certamente il diritto alla salute. Non si tratta, infatti,solo di un principio programmatico, ma di un vero e proprio fondamentale diritto dell’individuo cui corrisponde un interesse della collettività. Un diritto alla salute universale e azionabile da ciascuno per cui la Costituzione all’art. 32 «garantisce cure gratuite agli indigenti» Merito di Giovanni Bianco, professore di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Sassari, è quello di aver descritto gli ostacoli all’affermazione della salute come diritto non solo riconosciuto ma fruibile,anche grazie alla giurisprudenza della Corte Costituzionale,da soggetti diversi dai cittadini italiani. Si è passato, infatti,da un’esigenza generale di sanità pubblicariconosciutanella Roma repubblicana e imperiale (dalla costruzione degli acquedotti alla bonifica dei territori, dalla pulizia delle strade e dei luoghi pubblici all’assistenza medica ai poveri) allasalute come interesse pubblico dello stato liberale; da una timida affermazione del diritto nello stato post-liberale alla salute come diritto fondamentale della Costituzione repubblicana.…

Leggi tutto

Decreto dignità, ignorando storia e economia

di Roberto Romano

La discussione relativa al decreto Dignità è monca. Anche la la relazione tecnica si è concentrata soltanto su effetti marginali come 8 mila posti su 2 milioni di contratti a tempo determinato.

Il decreto Dignità solleva delle dispute che rasentano la stupidità. Innanzitutto l’effetto discutibile di meno 8.000 lavorati, su oltre 2 milioni di lavoratori coinvolti dai contratti a tempo determinato, è molto più che residuale. A ruota segue l’incredibile discussione sugli effetti finanziari del decreto pari a 151 milioni di minori entrate fiscali per il triennio 2018-19-20 (relazione tecnica del decreto Dignità).

La prima e la seconda considerazione tradiscono una profonda e non banale malafede e/o “ignoranza” (nel senso di non conoscenza) delle teorie economiche del benessere e ancor di più dei principi ispiratori dell’economia classica (Smith e Ricardo).

Il primo e non banale aspetto da sottolineare è il seguente: la crescita sconsiderata del lavoro a tempo determinato ha concorso in misura considerevole a 1) ridurre la produttività per addetto e capitale, 2) ridurre il valore aggiunto per addetto, 3) consolidare e approfondire la de-specializzazione del tessuto produttivo e dei servizi del Paese.…

Leggi tutto

La lunga strada verso la dignità

di Natalia Paci

Il decreto Dignità ha un segno opposto al “Jobs act” anche se non introduce che correttivi minimi. Le critiche di Confindustria però non hanno ragione se non politica. E sui contratti a termine, servono soluzioni per limitare il turn-over. Con il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, battezzato “decreto dignità”, il nuovo governo interviene con urgenza in materia di lavoro, limitando l’utilizzo dei contratti a termine (compresa la somministrazione a termine) e aumentando le sanzioni contro il licenziamento illegittimo.

In merito al primo punto, si reintroduce, solo per i contratti superiori a 12 mesi o nel caso di rinnovi, l’obbligo di giustificare l’assunzione a termine per “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori” oppure per “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”. Inoltre, la durata massima del contratto a termine con lo stesso lavoratore si abbassa da 36 a 24 mesi. Tali novità non valgono per le attività stagionali, né per le start up innovative che continuano a godere di maggiori margini di operatività.…

Leggi tutto